Il procedimento penale a seguito della Riforma Cartabia
- studiolegaleadvoca
- 20 ott 2022
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MAGGIORE EFFICIENZA E SPEDITEZZA DEI PROCEDIMENTI PENALI, IN OGNI FASE E GRADO DI GIUDIZIO, questi appaiono i principali obbiettivi della #RiformaCartabia in materia di processo penale, in armonia con quanto espressamente indicato dalla legge delega 134/2021. Tutto ciò avverrà tramite:
1) Modifiche al Codice Penale, tra le quali - introduzione art. 20-bis c.p rubricato "pene sostitutive delle pene detentive brevi" - modifica della normativa in tema di particolare tenuità delle condotte criminose, di determinazione della pena e di remissione tacita di querela - previsione della procedibilità a querela, tra gli altri, per reati di lesioni personali stradali, sequestro di persona, violenza privata, furto, danneggiamento, violazione di domicilio, salvo sussistenza di particolari circostanze aggravanti;
2) Modifiche al Codice di Procedura Penale, comportanti, in breve - introduzione dell'art. 24-bis cpp sul rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione per la decisione sulla competenza per territorio - digitalizzazione sistematica del procedimento penale, telematizzazione delle operazioni di notifica e informatizzazione degli atti processuali - partecipazione "a distanza" delle parti al compimento di atti processuali o alla celebrazione delle udienze, tramite collegamenti audiovisivi attuati con mezzi (video e audio) idonei a integrare e salvaguardare il contraddittorio - valorizzazione dei riti alternativi e del ruolo del GUP nella predisposizione di più stringenti filtri per la celebrazione dei processi. Il GUP infatti, pronuncerà sentenza di non luogo a procedere ogniqualvolta “gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna”. - introduzione di una nuova udienza "filtro" di comparizione predibattimentale (art. 554-bis e ss.) - revisione dei termini di durata delle indagini preliminari - definizione del processo in assenza dell'imputato irrintracciabile, che non abbia mai avuto notizia del procedimento a suo carico o che non se ne sia sottratto volontariamente, con sentenza di non doversi procedere (revocabile se e quando l'imputato dovesse venire individuato entro il termine di prescrizione del reato per cui si sarebbe dovuto procedere) - abolizione della semidetenzione e della libertà controllata e sostituzione con istituti di semilibertà, detenzione domiciliare e pene conseguenti a conversione della pena pecuniaria - inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi - inappellabilità di alcune sentenze di condanna - trattazione dell’udienza d'appello in camera di consiglio, salvo richiesta diversa dell’appellante da presentarsi entro quindici giorni dall’udienza - improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio (due anni in appello e un anno in Cassazione);
3) Introduzione di sistemi di giustizia riparativa, per la mediazione tra reo e parte offesa, con finalità simbolicamente o materialmente riparative, risarcitorie, restitutorie, elidenti o attenuanti le conseguenze dannose del reato. Nasce così la figura del Mediatore esperto (ruolo che potrà essere assunto da individui laureati, che abbiano superato una prova di ammissione per l'accesso a specifici corsi di formazione, pratici e teorici, indetti da appositi Centri per la giustizia riparativa e/o in collaborazione con le Università che aderiranno).
Qui il testo del D.lgs 150/2022 in Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17/10/2022, in vigore dal 1° Novembre p.v
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